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OBBLIGO DI MONITORAGGIO CONSUNTIVO E PROSPETTICO

(A BREVE E MEDIO TERMINE)

DEGLI EQUILIBRI ECONOMICO FINANZIARI DELL’ AZIENDA

DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI

Dal 15 luglio 2022 è entrato in vigore il D.Lgs 83/22 in attuazione della Direttiva UE 1023/19 (Direttiva insolvency). La norma, modificando il nuovo Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza, ridefinisce anche la portata dell’art. 2086 del codice civile in tema di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili con importanti risvolti in tema di responsabilità civile e penale degli Amministratori.


Con il fine di prevenire situazioni di crisi infatti, assume importanza, tra altri, l’obbligo di monitoraggio consuntivo e prospettico (a breve e medio termine) degli equilibri economico finanziari dell’azienda da parte degli Amministratori.


Il suddetto controllo, strutturato in base alle dimensioni ed alla tipologia dell’azienda, deve essere svolto dagli Amministratori in maniera sistematica e periodica in modo da permettere l’emersione preventiva di eventuali elementi di crisi ed indirizzando la consulenza aziendale.


Nel rapporto Banca-Impresa, la medesima esigenza deriva dalle nuove Guidelines E.B.A. (European Banking Authority) in vigore dal 30 giugno 2022 che, per quanto riguarda nuovi affidamenti, finanziamenti o rinegoziazioni, impongono agli Istituti di Credito una valutazione degli equilibri economico finanziari delle aziende Clienti non più solo dal punto di vista consuntivo ma anche previsionale di breve e medio periodo (ottica forward looking).

UN NOSTRO CONSULENTE È A DISPOSIZIONE PER UN INCONTRO DI APPROFONDIMENTO GRATUITO CON LE AZIENDE INTERESSATE, PARTENDO DA UNA PRIMA ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA CONSUNTIVA (GRATUITA) DEGLI ULTIMI BILANCI DELLA LORO AZIENDA. 

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